Vorrei fare un po’ di chiarezza sulle prove sui materiali da costruzione secondo la circolare NCT 2018.
Prove sui materiali da costruzione: chi deve farle? Impresa Edile o Direttore dei Lavori?
Partiamo da una definizione veloce: le prove sui materiali da costruzione sono degli esami che verificano che i materiali usati in cantiere siano quelli predisposti nel progetto e che garantiscano alla struttura resistenza e stabilità.
Solitamente è l’impresa edile che si prende l’incarico di organizzare e gestire i prelievi sui materiali, come il conglomerato cementizio o su spezzoni di barre d’acciaio.
Infatti, la maggior parte delle volte, a realizzare materialmente i prelievi e i campioni dei materiali sui quali eseguire le prove, è il personale dell’impresa costruttrice o il tecnico dell’impianto di betonaggio scelto dall’impresa costruttrice.
Inoltre la normativa da chiare indicazioni sulle modalità di prelievo e di “stoccaggio” dei materiali fino al momento delle prove. Ma a volte Direttori Lavori “stravaganti” obbligano l’impresa a gestire la procedura in modo diverso da quanto previsto dalla normativa.
Il risultato è che l’impresa (poco seria) o la centrale di betonaggio (poco seria) sostituiscano i provini con altri al fine di dimostrare di avere un prodotto corrispondente a requisiti richiesti dalla normativa anche se nell’opera in costruzione si stiano usando materiale di qualità inferiore.
Oppure, c’è la possibilità che se non viene e rispettata la procedura di prelievo e stoccaggio prevista, il materiale anche se di buona qualità di risultati inferiore.
Il capitolo 11 della circolare per evitare che possa succedere quanto sopra specifica chiaramente che:
“È compito del Direttore dei Lavori provvedere al campionamento dei materiali e dei prodotti da sottoporre alle prove di accettazione, quindi al confezionamento dei provini, all’esecuzione/estrazione dei saggi, al prelevamento dei campioni, nonché la corretta conservazione e custodia degli stessi fino alla consegna al laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001 incaricato, che a tal fine rilascia apposito verbale di accettazione. Tali attività possono essere eventualmente eseguite attraverso personale a tal fine formalmente delegato dal Direttore dei Lavori, ferma restando la responsabilità del Direttore dei Lavori stesso…. “
Quindi, il Direttore Lavori può delegare tale attività, ma ritengo che non sia del tutto corretto. Infatti il testo prosegue dicendo che:
“Principio generale della Norma è che le prove previste dalle stesse NTC, quali quelle di accettazione in cantiere o quelle di controllo di produzione in stabilimento (quali ad esempio quelle nei centri di trasformazione), siano un reale strumento di controllo e di verifica della qualità della filiera, atte a permettere il miglioramento continuo del processo, eventualmente permettendo, nel caso di esito non positivo, di adottare le idonee azioni correttive…”
Non voglio fare di tutta l’erba un fascio ma ritengo sia importante specificare che, vista la responsabilità del Direttore dei Lavori, è fondamentale che sia presente durante le fasi dei prelievi dei materiali da sottoporre a prova e il seguire scrupolosamente la normativa riguardo alla gestione di tutto il processo. Anche perché sono previste delle sanzioni in caso di inosservanza delle norme.
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