Il Sismabonus consentirà la detrazione del 70% solo intervenendo su struttura, elementi prefabbricati, impianti e macchinari. Delrio ha firmato il decreto. Dal 1° marzo 2017 si può usufruire degli incentivi. Mancano, comunque, le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate per cittadini, professionisti e imprese.
Con l’approvazione della Legge Finanziaria 2017, il Sisma Bonus è stato prorogato al 2021. A seconda dell’intervento, le detrazioni sono del 50-70-80% per le case; del 50-75-85% per i condomini.
Di base, l’agevolazione è al 50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Nel caso di interventi che portano a una classe di rischio inferiore:
– 70 % e 80 % nel caso di passaggio a una o due classi di rischio in meno,
– 75 e 85 % se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali.
Vengono proposte due importanti novità:
– applicare lo sconto diretto a tutti i proprietari di appartamenti in condominio, che siano incapienti o meno
– anche la parte del 35% a carico dei privati verrebbe anticipata dal fondo tramite la Esco, e ripagandosi con il risparmio energetico sulle future bollette.
A beneficiare del Sismabonus saranno anche le seconde case, i condomìni e gli enti locali che dovranno mettere in sicurezza gli edifici pubblici.
Il fascicolo di fabbricato dopo gli entusiami iniziali sembra accantonato.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato lo scorso 28 febbraio il Decreto che detta le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Grazie al nuovo provvedimento diventano efficaci le detrazioni maggiorate previste dalla Legge di Bilancio 2017 in relazione alle spese per gli interventi antisismici. L’ultima manovra finanziaria ha difatti previsto che la detrazione base del 50%, spettante per il recupero edilizio, debba essere innalzata in relazione agli interventi che comportano una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore. Le percentuali maggiorate sono:
- 70%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 80%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Tali detrazioni, se riferite a interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, crescono fino al:
- 75%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Le otto classi di rischio individuate dal MIT, in ordine dalla meno alla più rischiosa, sono: A+, A, B, C, D, E, F, G.
La determinazione della classe di appartenenza può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi: il metodo convenzionale il metodo semplificato.
Il primo, il metodo convenzionale, è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e si basa sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali norme tecniche. Tale metodo permette la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio.
Il metodo semplificato, invece, si fonda sulla classificazione macrosismica dell’edificio ed è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio. Tale metodo può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.
I due parametri che si prendono in considerazione ai fini della determinazione della classe di rischio sono:
- la Perdita Annuale Media attesa (PAM);
- l’Indice di Sicurezza (IS-V) della struttura.
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