Cosa troverai in questo Articolo:
- Impianti biogas: grazie ad un decreto si può accedere agli incentivi
- L’oggetto del decreto
- Le comunicazioni sono a carico del gestore dell’impianto
- Verifica di idoneità del sistema e dei dati di monitoraggio
- I successivi controlli
- Controlli sotto convenzione
- I costi delle verifiche
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Impianti biogas: grazie ad un decreto si può accedere agli incentivi
Con il decreto del 14 aprile 2017, il Ministero dell’Ambiente, disciplina le condizioni di accesso all’incremento dell’incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 riguardo la produzione di energia elettrica da impianti alimentari a biomasse e biogas.
L’oggetto del decreto
Che cosa stabilisce il decreto? esso stabilisce le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall’art. 8, comma 7, del DM 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attività.
Inoltre stabilisce le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni (sistema SAE), utilizzabile ai fini dell’accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo. (sistema SME).
Le comunicazioni sono a carico del gestore dell’impianto
Nell’art. 2 sono indicati i documenti che il gestore dell’impianto deve inviare all’agenzia regionale o provinciale per la protezione del DM 14 aprile 2017 dell’ambiente competente, ai fini di verificare l’idoneità del SME o del SAE.
Il gestore deve inoltre inviare regolarmente all’Agenzia, per la corresponsione del premio, i dati di monitoraggio.
Verifica di idoneità del sistema e dei dati di monitoraggio
Secondo l’art. 3 del DM 14 aprile 2017, a seguito della ricezione delle informazioni precedentemente descritte, ai fini della verifica iniziale di idoneità del sistema SME o SAE, le agenzie valuteranno:
- La capacità del sistema di misurare le sostanze nelle emissioni, in ogni condizione di esercizio dell’impianto;
- La correttezza delle procedure: tale verifica viene effettuata sulla base della documentazione inviata dal gestore dell’impianto e a seconda di eventuali attività sul campo.
I successivi controlli
A seconda di quanto disposto dall’art. 4 del DM 14 aprile 2017, le agenzie, almeno ogni due anni effettuano un controllo.
Controlli sotto convenzione
L’art. 5 del DM 14 aprile 2017, prevede la possibilità che le verifiche iniziali di idoneità possono essere, completamente o parzialmente, delegati dalle agenzie tramite apposite convinzioni, a quei laboratori pubblici o privati.
I costi delle verifiche
L’art. 9 poi ricorda che i costi delle attività di verifica, controlli e comunicazioni, sono a carico del gestore dell’impianto interessato. Se non vengono versati gli importi dovuti, le agenzie possono stabilire di non procedere ad ulteriori attività di verifica e comunicazione al gestore interessato.
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