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Impianti biogas: grazie ad un decreto si può accedere agli incentivi

Impianti biogas: grazie ad un decreto si può accedere agli incentivi

Con il decreto del 14 aprile 2017, il Ministero dell’Ambiente, disciplina le condizioni di accesso all’incremento dell’incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 riguardo la produzione di energia elettrica da impianti alimentari a biomasse e biogas.

L’oggetto del decreto

Che cosa stabilisce il decreto? esso stabilisce le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall’art. 8, comma 7, del DM 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attività.

Inoltre stabilisce le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni (sistema SAE), utilizzabile ai fini dell’accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo. (sistema SME).

Le comunicazioni sono a carico del gestore dell’impianto

Nell’art. 2 sono indicati i documenti che il gestore dell’impianto deve inviare all’agenzia regionale o provinciale per la protezione del DM 14 aprile 2017 dell’ambiente competente, ai fini di verificare l’idoneità del SME o del SAE.

Il gestore deve inoltre inviare regolarmente all’Agenzia, per la corresponsione del premio, i dati di monitoraggio.

Verifica di idoneità del sistema e dei dati di monitoraggio

Secondo l’art. 3 del DM 14 aprile 2017, a seguito della ricezione delle informazioni precedentemente descritte, ai fini della verifica iniziale di idoneità del sistema SME o SAE, le agenzie valuteranno:

  • La capacità del sistema di misurare le sostanze nelle emissioni, in ogni condizione di esercizio dell’impianto;
  • La correttezza delle procedure: tale verifica viene effettuata sulla base della documentazione inviata dal gestore dell’impianto e a seconda di eventuali attività sul campo.

I successivi controlli

A seconda di quanto disposto dall’art. 4 del DM 14 aprile 2017, le agenzie, almeno ogni due anni effettuano un controllo.

Controlli sotto convenzione

L’art. 5 del DM 14 aprile 2017, prevede la possibilità che le verifiche iniziali di idoneità possono essere, completamente o parzialmente, delegati dalle agenzie tramite apposite convinzioni, a quei laboratori pubblici o privati.

I costi delle verifiche

L’art. 9 poi ricorda che i costi delle attività di verifica, controlli e comunicazioni, sono a carico del gestore dell’impianto interessato. Se non vengono versati gli importi dovuti, le agenzie possono stabilire di non procedere ad ulteriori attività di verifica e comunicazione al gestore interessato.

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Diplomato all’istituto Tecnico per Geometri di Rovigo, ha iniziato a lavorare nel mondo dell’edilizia nel 1997. È specializzato nel settore della preventivazione e dei computi metrici estimativi.
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